ASSOCIAZIONE VIGGIANESI IN SVIZZERA
STATUTO
Art. 1
Costituzione
1. Si e costituita l'associazione Lucana denominata VIGGIANESI IN SVIZZERA (V.I.S.) l'associazione riconosce lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, dello statuto della Regione Basilicata, l’osservanza delle leggi e delle leggi del paese ospitante.
2. L 'associazione e assolutamente indipendente, apartitico, aconfessionale, e senza fini di lucro, e non ammette che ci si serve delle proprie strutture per la diffusione di qualsiasi ideologia o dottrina.
Art. 2
Scopo
1. L' Associazione ha 1o scopo di promuovere tutte quelle forme di attività culturali, ricreative, ed assistenziali; con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, atte ad elevare il livello culturale, morale e civile della collettività. Incentivare le relazioni con la madre patria ed in particolare con la Basilicata ed il paese di origine.
2. Essa ha durata illimitata e non a fini di lucro.
Art. 3
I soci
1. Il numero dei soci e illimitato
2. Possono essere soci attivi tutti i lucani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e paghino regolarmente la quota sociale.
3. Oltre ai soci Viggianesi e lucani, possono far parte dell'Associazione, tutti gli italiani di origine e di cittadinanza italiana.
4. Non possono essere eletti nel comitato direttivo i soci che non sono Viggianesi o quanto meno residenti nel comune di Viaggiano da almeno quindici (15) anni.
Art.4
Ammissioni
1. L' ammissione e decisa dal consiglio direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Decorso tale termine, la domanda deve ritenersi tacitamente respinta, senza necessita di
comunicazione espressa.
Art.5
Diritti ed obblighi dei soci
1. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le attività che gli vengono affidate e a recedere dall' appartenenza all' Associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell' ammontare fissato dall'assemblea a prestare l'attività loro assegnata.
Art. 6
Cessazione
1. I soci cessano di appartenere all' Associazione per:
➢ dimissioni volontarie da farsi tramite raccomandata almeno un mese prima della fine di un esercizio amministrativo;
➢ non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno;
➢ morte.
Art. 7
Esclusione
1. Con deliberazione del Consiglio il socio puo essere escluso per gravi motivi riguardanti il suo comportamento tanto nell'ambito dell'Associazione che nella società civile.
2. Prima delle decisioni il Consiglio deve invitare il socio a fornire, se ritiene, chiarimenti giustificatori.
Tanto l'invito, quanto la decisione dovranno essere comunicati al socio attenendosi ai principi di massima riservatezza.
Art. 8
Anno sociale
1. L' anno sociale inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Sono vietate le iscrizioni un mese prima dell'Assemblea Generale Ordinaria.
Art. 9
Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell'Associazione:
➢ l'assemblea;
➢ il consiglio direttivo;
➢ il presidente;
➢ i revisori dei conti;
➢ il segretario;
➢ il cassiere.
Art.10
Assemblea
1. L' Assemblea e costituita da tutti i soci dell’Associazione.
Art. 11
Convocazione delle assemblee-modalità
1. L' Assemblea ordinaria e presieduta dal presidente e convocata dal presidente stesso entro il 10 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 31 marzo per l’approvazione del consuntivo dell'anno precedente.
2. In via straordinaria l’assemblea puo essere convocata ogni volta che il consiglio lo ritenga necessario, o lo richieda un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota.
3. L'invito deve essere spedito a tutti i soci per raccomandata almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Art. 12
Validità della costituzione
1. In prima convocazione l’assemblea e regolarmente costituita con la presenza della meta più uno dei soci presenti in proprio, o per delega da conferirsi ad altro socio.
2. In seconda convocazione e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti,
in proprio o per delega.
3. Ciascun socio non puo essere portatore di più di una delega.
Art. 13
Partecipazione e voto
1. Potranno partecipare alle assemblee e partecipare alle votazioni solo i soci in regola coi versamenti.
Art. 14
Compiti dell'assemblea
1. L 'assemblea ha i seguenti compiti:
➢ elegge il Presidente;
➢ elegge i membri del consiglio direttivo;
➢ elegge i revisori dei conti;
➢ approva il bilancio preventivo;
➢ approva il bilancio consuntivo;
➢ approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art.15;
➢ stabilisce l’ammontare delle quote associative a carico dei soci;
Art. 15
Deliberazioni dell’assemblea
1. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.27.
Art. 16
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e eletto dall' assemblea ed e composto da un minimo di 5 ad un
massimo di 11 membri.
2. Essi restano in carica tre (3) anni decorrenti dalla data della loro elezione e sono rieleggibili.
3. Il consiglio uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento
di quello nuovo.
4. Il consiglio provvede alla gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.
5. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
6. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale.
Art. 17
Compiti e delibere del consiglio
1. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
➢ predisporre il bilancio preventivo ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
➢ deliberare il programma, ordinare quando necessario per attuarlo nei limiti del bilancio preventivo
approvato dall'assemblea e autorizzane la spesa;
➢ stipulare contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
➢ scegliere l'istituto di credito per le riscossioni ed i pagamenti;
➢ nomina il segretario ed il cassiere e i loro sostituti;
➢ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
➢ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessita e di urgenza;
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta più uno dei membri
3. In caso di parità, prevale la soluzione a favore della quale ha votato il Presidente;
4. Il Presidente può invitare alle riunioni persone estranee o esperti a titolo consultivo preavvisandone i membri del consiglio.
Art. 18
Il Presidente
1. IL Presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del consiglio, e eletto dall' assemblea a maggioranza di voti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione: la rappresenta davanti ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio, cura l'esecuzione delle delibere.
3. In caso di necessita e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. Il Presidente, inoltre, esercita le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto e/o gli siano state delegate dal consiglio.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
6. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 22 e qualora non ottemperi ai suoi compiti.
Art. 19
I revisori dei conti
1. I revisori dei conti sono eletti dall' Assemblea
2. Oltre ad avere l`esc1usiva nei casi previsti dallo statuto, esamina ed esprime il proprio motivato parere
A) sulle proposte di bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo
B) sulla misura delle quote associative
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi del consiglio oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata
4. I revisori dei conti riferiscono annualmente ali ‘assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci
Art.20
Sedute congiunte
1. Il consiglio direttivo ed i revisori dei conti devono riunirsi in seduta congiunta almeno una volta l'anno per uno scambio informale di opinioni sul1'andamento dell'Associazione e su qualsiasi altro argomento di cui si voglia liberamente trattare riguardante 1'Associazione
2. Queste riunioni saranno convocate dal presidente del consiglio direttivo e saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; e non sarà redatto verbale
Art. 21
Il segretario ed il cassiere
1. Il segretario provvede alla tenuta ed al1'aggiornamento del registro dei soci; al disbrigo della corrispondenza; assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, ne ridice i verbali, li conferma con la propria firma e li raccoglie in apposito contenitore
2. I1 cassiere predispone 1o schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio
3. Entrambi rispondono del loro operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed operano secondo le istruzioni da lui ricevute.
Art. 22
Gratuita e Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio
medesimo.
Art. 23
Entrate-Patrimonio
1. Le entrate sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, nonché da contributi periodici o straordinari versati da Enti pubblici e privati nonché derivanti da attività svolte dalla stessa Associazione senza fine di lucro
2. L 'Associazione puo ricevere donazioni, legati ed eredita
3. L 'eredita devono essere accettate con beneficio di inventario
Art. 24
1. Entro il 30 ottobre 1'Assemblea delibera le quote associative per 1'anno successivo
2. Qualunque sia il numero dell'ammissione, la quota associativa si intende versata per il periodo 1° gennaio 31 dicembre dell'anno in corso al momento del versamento
3. Per nessun motivo verrà restituita
Art. 25
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 26
Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione puo essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto; in caso di constatata inattività, durante i 3 anni, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto, presenti all'Assemblea
2. La liquidazione dell'attivo avverrà tra i soci rimasti ed aventi diritto
Art. 27
Costituita
1. L 'Associazione Viggianesi in Svizzera si e costituita il 17 maggio 2003
2. Copia del presente statuto viene depositato presso il Consolato Generale d'Italia a Zurigo
Data 14.10.2003 Firma del Presidente dell'Assemblea